Cartella notificata tramite posta: Cassazione Sent. n. 2625/2015

Cassazione Tributaria, sentenza depositata l’11/2/2015

Se il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento inviata per posta, spetta a Equitalia dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato. Non è corretto affermare che la spedizione effettuata dall’agente della riscossione dà di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento.

È quanto si ricava dalla sentenza 11 febbraio 2015 n. 2625 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria.

Principio. I giudici della Suprema Corte hanno riaffermato il principio per cui, “nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima” (ex multis, n. 18252 del 2013).

Il richiamato principio, ad avviso dei supremi giudici, non soffre di eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente.

Il caso. Un contribuente pugliese si era visto dare torto nei primi due gradi di giudizio rispetto a un fermo amministrativo non preceduto, a suo dire, dalla regolare notifica della cartella di pagamento.

La CTP e la CTR non hanno nutrito dubbi sul fatto che nella raccomandata spedita da Equitalia vi fosse l’atto presupposto, in quanto la spedizione era stata “effettuata pur sempre dal concessionario, che offre sufficienti garanzie in tal senso”; inoltre “l’estratto di cartella depositato conteneva un elenco di codici e numeri corrispondenti a quelli richiesti dall’originaria cartella”. 
 
Secondo la Suprema Corte, il contribuente ha lamentato, a buon diritto, la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 D.P.R. 602/73, 1335 e 2697 cod. civ., in quanto, in caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente medesimo, anche quando si tratta del concessionario della riscossione.

La S.C. ha rinviato alla CTR della Puglia per nuovo giudizio.

 

 

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