CONFISCA PER EQUIVALENTE: PRIMA LA SOCIETA' E SUCCESSIVAMENTE L'AMMINISTRATORE

CASSAZIONE PENALE: sentenza n. 41842 del 19/10/2015 

La confisca per il reato fiscale è obbligatoria anche in caso di patteggiamento. Tuttavia, quando l’imputato è il legale rappresentante di una società, il giudice è tenuto alla preventiva ricerca del profitto presso la persona giuridica. 
È quanto emerge dalla sentenza n. 41842/2015 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un imprenditore che ha patteggiato la pena in relazione al reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000. 
  Con la sentenza ex art. 444 c.p.p., è stata disposta anche la confisca di una somma equivalente all’imposta evasa, la quale, secondo la difesa dell’imputato, è stata quantificata “arbitrariamente”, posto che il giudice di merito ha fatto riferimento a quanto dichiarato nei modelli 770, senza acquisire la necessaria prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti.

In tal senso, la Suprema Corte ha osservato che la confisca non può mai superare il profitto del reato, inteso come risparmio di spesa derivante dall’evasione d’imposta, comprensivo anche degli ulteriori vantaggi riflessi, riconducibili alle sanzioni e alle altre somme eventualmente dovute. Pertanto, “il giudice è tenuto a valutare l’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto medesimo”. Il giudice è altresì tenuto, quando l’imputato è un legale rappresentante di società, ad accertare se il profitto del reato possa essere rinvenuto presso la società medesima. 
E difatti le Sezioni Unite, con sentenza n. 10561/2014, hanno chiarito che:
- è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica;
- non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio;
- non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato;
- l’impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti profitto del reato. 
Su tali chiarimenti, dunque, l’errore del giudice di merito, il quale ha disposto la confisca per equivalente di una somma che ha assunto come pari all’imposta evasa, “limitandosi ad affermare”, scrivono i giudici di merito, “che essa rientrasse nell’ambito applicativo degli artt. 1, comma 143, della L. 244/2007 e art.3222-ter cp., e quindi senza affrontare la problematica in precedenza evidenziata”.

Di qui l’annullamento della sentenza di condanna limitatamente alla disposta confisca, con conseguente rinvio al Tribunale.

 

PROCESSO TRIBUTARIO: NUOVA CONCILIAZIONE ANCHE IN APPELLO

Il decreto di riforma del contenzioso tributario - D.Lgs. n. 156/15 – riscrive le regole sulla conciliazione, estendendo l’istituto al giudizio d’appello.

Con decorrenza dall’1/1/2016, la conciliazione sarà esperibile per tutta la durata del giudizio di merito.

Conciliazione fuori udienza. Ai sensi del nuovo art. 48 del D.Lgs. 546/92, le parti possono presentare alla CTP o alla CTR un’istanza congiunta laddove abbiano raggiunto un accordo per la totale o parziale conciliazione della controversia. Qualora sia già stata fissata l’udienza, la Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere con sentenza; emette invece un’ordinanza se l’accordo è solo parziale; in tal caso il giudizio proseguirà per le questioni che non sono state oggetto di conciliazione.
Laddove la data di udienza non sia stata ancora fissata, quando le parti hanno presentato l’istanza congiunta di conciliazione totale o parziale, il presidente della sezione provvede con decreto.
L’istanza congiunta, per la c.d. conciliazione “fuori udienza”, deve essere sottoscritta dalla parti oppure dai rispettivi difensori a ciò delegati.

L’accordo deve indicare le somme dovute con la specificazione dei termini e delle modalità di pagamento. Esso costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Conciliazione in udienza. Ai sensi del nuovo articolo 48-bis del D.Lgs. n. 546/92 le parti, tanto in primo grado quanto in appello, possono presentare istanza per la totale o parziale conciliazione della controversia, entro il termine di 10 giorni prima dell’udienza fissata per trattazione della causa.
Se il giudice ritiene che sussistano i presupposti di ammissibilità dell’istanza, invita le parti alla conciliazione; qualora l’accordo conciliativo non sia raggiunto entro la prima udienza di trattazione, il giudice potrà comunque concedere alle parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l’eventuale perfezionamento dell’accordo conciliativo oppure, in mancanza, per la discussione della causa nel merito.
Se la conciliazione andasse a buon fine, dovrà essere redatto un apposito verbale che indicherà le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e interessi. Il verbale costituirà titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore, e per il pagamento delle somme dovute al contribuente nel caso di crediti.

Pagamento e sanzioni. Le modalità per il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione (in udienza o fuori udienza) sono individuate dall’art. 48-ter, che nel testo modificato stabilisce un regime sanzionatorio differente per la conciliazione in primo grado e per quella in appello:

qualora il perfezionamento della conciliazione avvenga nel corso del primo grado di giudizio, le sanzioni si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge;
il perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio d’appello comporterà, invece, l’applicazione delle sanzioni nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge.

L’art. 48-ter dispone che entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo per la conciliazione fuori udienza, oppure della redazione del processo verbale in udienza, deve essere effettuato il versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata. In caso di rateizzazione, il mancato pagamento anche di una sola rata, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporterà l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, “aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo d’imposta”.
Per il versamento rateale delle somme conciliate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di accertamento con adesione (L. 218/97). A differenza dell’accertamento con adesione, che si perfeziona con il versamento dell’importo dovuto o della prima rata, la conciliazione giudiziale si perfeziona al momento della sottoscrizione dell’accordo (nel caso di conciliazione fuori udienza) ossia con la redazione del processo verbale (nel caso di conciliazione in udienza).

 

CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI

La conservazione dei documenti elettronici  

Premessa

Come noto, i documenti fiscali possono essere conservati in modalità cartacea (analogica) ovvero informatica (elettronica).

Tale ultima modalità è obbligatoria, in particolare, per le fatture elettroniche emesse alla P.A., con decorrenza dal 6.6.2014 con riferimento alle operazioni poste in essere nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INARCASSA, CNAPDC, ecc.) e dal 31.3.2015 nei confronti delle altre Amministrazioni Pubbliche nonché delle Amministrazioni locali (Comuni, Province, ecc.).

In base a quanto disposto dall’art. 39, comma 3, D.P.R. n. 633/72:

le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica nel rispetto delle regole individuate da un apposito Decreto;
le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente;
il luogo di conservazione delle fatture elettroniche può essere situato in Italia ovvero in un altro Stato;
il soggetto che conserva le fatture elettroniche deve consentire, ai fini dei controlli, l’accesso automatizzato all’archivio nonché garantire che i documenti ed i dati nello stesso contenuti siano stampabili e trasferibili su un altro supporto informatico.

La conservazione elettronica può essere effettuata:
direttamente dal contribuente;
dal soggetto depositario delle scritture contabili;
da un soggetto terzo.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento relativamente all’ipotesi in cui la conservazione dei documenti elettronici sia effettuata da un soggetto terzo, diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili.

  
Conservazione elettronica 
Con il D.M. 17.6.2014 in attuazione di quanto stabilito dal comma 3 del citato art. 39, si è disposto, tra l’altro, che:

1) i documenti informatici devono essere conservati con modalità che consentano il rispetto delle disposizioni del Codice civile, del Codice dell’Amministrazione digitale e delle relative regole tecniche nonché delle altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
2) il contribuente deve comunicare l’effettuazione della conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel mod. UNICO dell’anno di riferimento. In particolare, nel mod. UNICO 2015 la modalità di conservazione utilizzata per i documenti fiscali va evidenziata in un apposito rigo presente nel quadro RS.

Va altresì considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 35, D.P.R. n. 633/72, il luogo di tenuta e conservazione dei libri, registri, scritture e altri documenti deve risultare dalla dichiarazione di inizio attività (mod. AA7 / AA9), da “aggiornare” in caso di variazione dello stesso.

Come evidenziato dall’Agenzia nella Risoluzione n. 81/E/2015, per effetto del combinato disposto dei citati artt. 35 e 39:

1) il soggetto che emette/riceve le fatture elettroniche può conservare le stesse in Italia ovvero all’estero, in Stati con i quali esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza;
2) l’effettuazione della conservazione elettronica nell’anno di riferimento va comunicata tramite il mod. UNICO;
in caso di controlli/verifiche è obbligatorio rendere leggibili ed accessibili i documenti sia dalla sede di svolgimento dell’attività sia dal diverso luogo in cui gli stessi sono collocati, previa dichiarazione ex art. 35, D.P.R. n. 633/72.
 

Luogo di conservazione

Come evidenziato nella Risoluzione n. 81/E/2015, il luogo di conservazione delle scritture contabili individuato dal citato art. 35, originariamente riferito ai documenti cartacei “e, quindi, sostanzialmente coincidente con il concetto di «deposito» - deve necessariamente tenere conto del processo di dematerializzazione dei documenti fiscalmente rilevanti”.

A tal fine va considerato che, nell’ambito di tale processo, il soggetto “conservatore” corrisponde con colui che effettua “solo il processo di «conservazione elettronica» dei documenti fiscali”.

Lo stesso può, quindi, non coincidere con il depositario delle scritture contabili, ossia con il soggetto che, come evidenziato dall’Agenzia, “gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità”.

In tal caso, posto che:

1) gli estremi identificativi del conservatore sono riportati nel manuale della conservazione;
2) in caso di accesso / verifica della documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità e l’integrità delle fatture elettroniche, è visionata e acquisita direttamente presso la sede del contribuente ovvero del depositario delle scritture contabili;
3) non è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del conservatore tramite il mod. AA7 / AA9.

Di conseguenza, l’effettuazione della conservazione elettronica da parte di un soggetto terzo richiede esclusivamente l’indicazione nel quadro RS del mod. UNICO (codice “1”).

 

 

VOLUNTARY DISCLOSURE: Comunicato Stampa AE 3/2/2015

Voluntary disclosure: anche avvocati e revisori abilitati ad assistere il cliente
COMUNICATO STAMPA del 3/2/2015


L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web in data 3 febbraio 2015, che tutti gli intermediari possono presentare la domanda, inclusi i legali e i revisori contabili.
Tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che rientrano nell’elenco contenuto nel D.P.R. n. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi possono inviare le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria.
Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Come e quando presentare la richiesta – L’invio dell’istanza all’Agenzia delle Entrate va effettuato tramite i canali telematici Entratel o Fisconline entro il 30 settembre 2015.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate, tramitei canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Presentazione diretta - Qualora il soggetto interessato provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell’apposito riquadro “dati del professionista”.

Presentazione con intermediario - In caso di presentazione della comunicazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l’originale della comunicazione che gli verrà restituita dall’intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l’intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all’assunzione dell’impegno alla presentazione in via telematica.
L’intermediario è tenuto a consegnare al contribuente una copia della richiesta trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, che attesti l’avvenuta presentazione.
La richiesta si considera presentata il giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l’Amministrazione attesta di averla ricevuta.

Invio della documentazione a supporto entro 30 giorni - Dopo aver inviato l’istanza telematica, vanno inviati all’indirizzo pec competente la Relazione di accompagnamento e la documentazione a supporto.
I “documenti” e le “informazioni” di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge 15dicembre 2014, n. 186 sono trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato nella ricevuta telematica relativa alla presentazione dell’istanza, entro 30 giorni da tale presentazione.
Nel caso in cui la richiesta di accesso sia trasmessa dopo il 26 settembre 2015, i “documenti” e le “informazioni” potranno essere inviati, tramite posta elettronica certificata, nei cinque giorni successivi.

VOLUNTARY DISCLOSURE: CM 10/E del 13/3/2015

Voluntary Disclosure: ambito temporale della procedura

La richiesta di collaborazione volontaria internazionale deve riguardare:

• le violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale;
• nonché le infedeltà dichiarative;

afferenti agli imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, commesse fino al 30 settembre 2014, per tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n.10/E del 13/3/2015, ha chiarito che l’obbligo di estendere la procedura agli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività estere sussiste per i periodi d’imposta in cui sono state commesse infedeltà dichiarative relative a redditi connessi ad attività costituite o detenute all’estero.
La richiesta di collaborazione volontaria nazionale, per effetto dell’articolo 1, comma 3, della L. 189/2014, deve essere presentata, tramite apposita istanza, secondo le modalità previste dal Provv. n. 2015/13193 del 30.01.2015, fornendo spontaneamente all’Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni, per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte rientranti nell’ambito di applicazione della presente normativa, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento.

I termini di decadenza per violazioni in materia di monitoraggio fiscale - Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs., 18 dicembre 1997, n. 472, il termine ordinario di decadenza per la notificazione dell’atto di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, salvo il diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
Alla luce di ciò, in via ordinaria, rientrano nella procedura di collaborazione volontaria internazionale, le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale commesse con riguardo al:
• modello UNICO 2010, presentato per gli investimenti illecitamente detenuti all’estero alla data del 31 dicembre 2009;
• fino a quelle contenute nel modello UNICO 2014, con riferimento alle attività illecitamente detenute all’estero nel corso del 2013.

Con riferimento agli investimenti e alle attività finanziarie detenute in Paesi black list individuati con il DM 4 maggio 1999 e con il DM 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, l’articolo 12, comma 2-ter del DL n. 78 del 2009 dispone che: “[…] i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati”.
Pertanto, rientrano nella procedura in esame le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale relative ad attività detenute illecitamente nei Paesi black list dal:
• 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2013.
L’articolo 5-quater, co. 4, del D.L. 167/90 prevede che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non si applichi il raddoppio dei termini di decadenza di cui al citato art. 12, co. 2-ter, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’articolo 5- quinquies, commi 4, primo periodo, lett. c), 5 e 7 del D.L. n.167/90.
Cioè, perché non operi il raddoppio dei termini, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:
- il Paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l’Italia, entro il 2/3/2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni;
- il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel Paese black list ove già le deteneva deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver) e allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria, in relazione ai periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all’effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme al predetto articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE (c.d. monitoraggio rafforzato);
- nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all’attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati UE o aderenti al SEE, deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale avviene il trasferimento (articolo 5- quinquies, comma 5).
Ad esempio, perché non si applichi il raddoppio dei termini in argomento con riferimento ad attività finanziarie detenute illecitamente presso un istituto di credito monegasco ove le stesse rimarranno anche a seguito del perfezionarsi della procedura, il contribuente deve rilasciare all’intermediario finanziario monegasco l’autorizzazione a trasmettere, a richiesta dell’autorità fiscale italiana, tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura, in relazione ai periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all’effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme all’articolo 26 del predetto Modello di Convenzione elaborato dall’OCSE.
Il contribuente dovrà produrre detta autorizzazione nel corredo informativo e documentale, facendola pervenire tempestivamente all’Ufficio anche in originale, cioè in tempo utile a consentire di tenerne conto nei corrispondenti atti: invito, atto di accertamento con adesione ovvero atto di contestazione.
Se il suddetto contribuente intende invece trasferire, anche successivamente all’attivazione della procedura, le attività finanziarie presso un altro intermediario, ad esempio panamense (in uno Stato, quindi, diverso dall’UE o SEE), dovrà rilasciare anche all’intermediario finanziario panamense il waiver concernente tutti i dati delle attività emerse, ivi trasferiti, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento.

L’Agenzia ha, infine, chiarito che qualora gli investimenti e le attività finanziarie siano stati oggetto di trasferimento in diversi Paesi black list, con riferimento ai periodi d’imposta dal 2004 al 2013, affinché operi la non applicazione del raddoppio dei termini, tutti i suddetti Paesi devono aver sottoscritto l’accordo di cui all’art. 5-quinquies, co. 7. Se, ad esempio, un contribuente nel corso del 2004 ha costituito delle attività finanziarie a Panama presso un intermediario locale e, nel 2008, ha trasferito dette attività presso un intermediario svizzero, dal momento che per le annualità dal 2004 al 2007 le attività sono state illecitamente detenute in un Paese che non ha stipulato l’accordo, per tali periodi d’imposta le violazioni in materia di monitoraggio fiscale dovranno essere oggetto della procedura, operando in tali casi il disposto di cui all’art. 12, co. 2-ter del D.L. n. 78 del 2009. Infatti, in tale caso, poiché al termine dei periodi d’imposta dal 2004 al 2007, le attività finanziarie oggetto di emersione erano localizzate in un Paese black list, che non ha stipulato un accordo con l’Italia nei termini sopra richiamati, non si verifica una delle condizioni previste dall’articolo 5-quater, co. 4, del D.L., pertanto è operativo il raddoppio dei termini.
Qualora la procedura non si dovesse perfezionare, l’Ufficio potrà applicare la presunzione di cui all’art. 12, co. 2, del D.L. n. 78 del 2009 con riferimento a tutti i periodi d’imposta per i quali non è decaduta la potestà di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo.
Qualora non operi il raddoppio dei termini, la documentazione che dovrà essere prodotta in materia di monitoraggio fiscale (quadro RW) riguarderà ciascuna delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta dal 2009 al 2013.

 

Cartella notificata tramite posta: Cassazione Sent. n. 2625/2015

Cassazione Tributaria, sentenza depositata l’11/2/2015

Se il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento inviata per posta, spetta a Equitalia dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato. Non è corretto affermare che la spedizione effettuata dall’agente della riscossione dà di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento.

È quanto si ricava dalla sentenza 11 febbraio 2015 n. 2625 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria.

Principio. I giudici della Suprema Corte hanno riaffermato il principio per cui, “nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima” (ex multis, n. 18252 del 2013).

Il richiamato principio, ad avviso dei supremi giudici, non soffre di eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente.

Il caso. Un contribuente pugliese si era visto dare torto nei primi due gradi di giudizio rispetto a un fermo amministrativo non preceduto, a suo dire, dalla regolare notifica della cartella di pagamento.

La CTP e la CTR non hanno nutrito dubbi sul fatto che nella raccomandata spedita da Equitalia vi fosse l’atto presupposto, in quanto la spedizione era stata “effettuata pur sempre dal concessionario, che offre sufficienti garanzie in tal senso”; inoltre “l’estratto di cartella depositato conteneva un elenco di codici e numeri corrispondenti a quelli richiesti dall’originaria cartella”. 
 
Secondo la Suprema Corte, il contribuente ha lamentato, a buon diritto, la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 D.P.R. 602/73, 1335 e 2697 cod. civ., in quanto, in caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente medesimo, anche quando si tratta del concessionario della riscossione.

La S.C. ha rinviato alla CTR della Puglia per nuovo giudizio.

 

 

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